Il regolamento del Recovery and Resilience Facility. Quarta parte: forme di finanziamento e modalità di erogazione

26 marzo 2021 di Mauro Varotto

L’ultimo articolo dedicato al RRF si occuperà degli aspetti finanziari. Come ho anticipato, il RRF è la principale componente dell’EURI, poiché dal punto di vista finanziario assorbe quasi il 90% delle sue risorse.

A prezzi correnti, cioè rivalutati all’inflazione, dispone di 723,8 miliardi di euro, che saranno versati dall’Unione europea agli Stati che ne faranno richiesta, presentando il proprio RRP/PNRR: fino a 337,9 miliardi di euro in forma di aiuti a fondo perduto, che il regolamento definisce contributi finanziari (financial contribution); fino a 385,9 miliardi di euro in forma di prestiti (loans) a lungo termine.

Il regolamento istitutivo del RRF stabilisce le metodologie per il calcolo del contributo finanziario disponibile per ogni Stato membro dell’Unione: all’Italia spetterà un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 68,9 miliardi di euro, sempre a prezzi correnti.

La seguente tabella – che costituisce l’allegato IV del regolamento istitutivo – indica l’importo del contributo finanziario massimo disponibile per ogni Stato membro: esso è ripartito in due quote – 70% e 30% – che saranno assegnate sulla base di metodologie di calcolo parzialmente differenti, sia come parametri di calcolo che di periodi di riferimento dei parametri medesimi. Tali metodologie sono esplicitate nei primi tre allegati tecnici del medesimo regolamento.

E’ da considerare che la seconda quota del 30% sarà aggiornata entro il 30 giugno 2022 per ciascuno Stato membro, sostituendo i dati delle previsioni economiche di autunno 2020 della Commissione con i risultati effettivi relativi alla variazione del PIL reale per il 2020 e alla variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021.

 

 

Oltre ai contributi finanziari, ogni Paese membro, se lo ritiene opportuno, potrà anche chiedere i prestiti messi a disposizione dal RRF, fino a un importo massimo pari al 6,8% del reddito nazionale lordo (RNL) del 2019, calcolato a prezzi correnti: la richiesta, – che può essere presentata subito, assieme alla presentazione del RRP/PNRR e, comunque, entro il 31 agosto 2023 -, comporterebbe per l’Italia l’accesso a una linea di credito pari a circa 122,6 miliardi di euro.

Sull’accesso ai prestiti – oggetto di uno specifico e separato accordo di prestito tra lo Stato membro interessato e la Commissione europea – vi sono due elementi da considerare.

Innanzitutto, la richiesta di sostegno sotto forma di prestito dovrà essere motivata dai fabbisogni finanziari più elevati dei RRP/PNRR, connessi alle riforme e agli investimenti supplementari relativi, in particolare, alle transizioni verde e digitale, e, quindi, da un costo più elevato del RRP/PNRR rispetto al contributo finanziario massimo stanziato.

In secondo luogo, è evidente che un peso non marginale nella scelta o meno di accedere ai prestiti del RRF avrà l’impatto di essi sullo stock di debito pubblico di ciascun Paese: infatti, mentre i contributi finanziari che i Paesi membri riceveranno nel corso del programma di aiuti, essendo contributi non rimborsabili, non contribuiranno alla formazione dell’indebitamento netto della Pubblica amministrazione; i prestiti, invece, contribuiranno ad accrescere il deficit della pubblica amministrazione e l’accumulazione di debito pubblico.

Su questi aspetti la Commissione europea il 3 marzo 2021 ha adottato una comunicazione che affronta il tema delle politiche di bilancio condotte dagli Stati membri in risposta alla pandemia, preannunciando una tabella di marcia per una graduale diminuzione del sostegno offerto dalle politiche di bilancio all’economia e la disattivazione della clausola di salvaguardia del patto di stabilità a crescita.

In tale contesto, la Commissione, nel ribadire che gli Stati membri dovrebbero garantire che i rispettivi PNRR includano riforme e investimenti atti a sostenere la ripresa e rafforzare la resilienza economica e sociale, ha anche precisato che “scopo dell’RRF è stimolare gli Stati membri a migliorare la capacità di crescita della spesa e delle entrate pubbliche” e ha sottolineato un concetto di fondamentale importanza per un corretto equilibrio tra sovvenzioni e prestiti:

“A tal fine, gli investimenti pubblici finanziati come sostegno a fondo perduto a titolo del dispositivo dovrebbero andare ad aggiungersi agli investimenti esistenti ed aumentarne il livello. Solo finanziando investimenti produttivi aggiuntivi di qualità, il sostegno del dispositivo contribuirà alla ripresa e accrescerà la crescita potenziale, in particolare laddove combinato con riforme strutturali. Se, invece, il sostegno del dispositivo non determinerà un aumento degli investimenti, esso ridurrà solo temporaneamente il disavanzo e il rapporto debito/PIL, senza generare effetti positivi a lungo termine e col rischio di peggiorare la composizione della spesa pubblica. Inoltre, il margine di bilancio supplementare fornito dal dispositivo è temporaneo e pertanto non destinato a finanziare spese ricorrenti aggiuntive. Le nuove misure permanenti dovrebbero invece essere sostenute da fonti di finanziamento nazionali che possono essere mantenute nel tempo”.

Condizioni di erogazione

Per garantire che il sostegno finanziario sia anticipato nei primi anni successivi alla crisi causata dalla COVID-19, tutti i fondi saranno resi disponibili dalla Commissione agli Stati membri al massimo entro il 31 dicembre 2023, in due quote, come ho appena anticipato.

In particolare, entro il 31 dicembre 2022, la Commissione europea impegnerà a favore degli Stati membri il 70% dell’importo disponibile per il sostegno finanziario non rimborsabile; il rimanente 30%, invece, sarà impegnato tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

Inoltre, ogni Stato potrà richiedere una anticipazione (prefinanziamento, nel linguaggio unionale) entro il 31 dicembre 2021: la richiesta, che potrà essere presentata assieme al RRP/PNRR, sarà relativa a un importo fino al 13% del contributo finanziario e, qualora richiesto, fino al 13% del prestito assegnato allo Stato membro interessato. In termini concreti, qualora l’Italia decidesse di richiedere l’intero contributo finanziario e l’intero prestito, l’anticipazione – che verrebbe erogata alla fine dell’estate 2021, ammonterebbe a circa 25 miliardi di euro, di cui circa 9 miliardi a fondo perduto.

Domande di pagamento, sospensioni e recuperi

Il sostegno finanziario dell’Unione destinato ai RRP/PNRR assumerà la forma di un finanziamento basato sul conseguimento dei risultati, misurati in riferimento ai traguardi e agli obiettivi indicati nei medesimi RRP/PNRR, approvati dal Consiglio dell’Unione europea.

Nei precedenti articoli dedicati al RRF ho evidenziato, infatti, come uno degli elementi essenziali dei RRP/PNRR sarà la definizione dei traguardi e degli obiettivi previsti e di un calendario indicativo dell’attuazione delle riforme, nonché degli investimenti, entrambi da completare al massimo entro il 31 agosto 2026.

Nella proposta di approvazione del RRP/PNRR – che la Commissione europea presenterà al Consiglio dopo le opportune valutazioni e di cui ho scritto nel precedente articolo – saranno definiti e concordati con lo Stato membro interessato le modalità e il calendario per il monitoraggio e l’attuazione del RRP/PNRR, compresi gli indicatori relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi.

Il sistema di monitoraggio sarà collegato alle domande di pagamento. Gli Stati membri, infatti, potranno presentare due volte l’anno alla Commissione europea le richieste di pagamento del contributo finanziario e, se richiesto e concesso, del prestito, ma solo dopo aver via via raggiunto i traguardi e gli obiettivi concordati e indicati nel RRP/PNRR approvato.

La valutazione della richiesta di pagamento, compiuta in via preliminare dalla Commissione, dovrà raccogliere il parere del Comitato economico e finanziario, istituito dall’art. 134 del TFUE e composto di alti funzionari delle amministrazioni nazionali e delle banche centrali, della Banca centrale europea e della Commissione.

Se il medesimo Comitato effettuerà una valutazione positiva, la Commissione potrà adottare, senza indebito ritardo, la decisione che autorizzerà l’erogazione del contributo finanziario e, se richiesto, del prestito.

Invece se in via eccezionale, in sede di Comitato, uno o più Stati membri ritengano che vi siano gravi scostamenti dal conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi, essi possono chiedere che il Presidente del Consiglio europeo rinvii la questione al successivo Consiglio europeo, informando altresì il Parlamento europeo. In tali circostanze eccezionali, nessuna decisione che autorizzi l’erogazione del contributo finanziario e, se del caso, del prestito sarà presa, fino a quando il successivo Consiglio europeo non avrà discusso in modo esaustivo la questione.

Pertanto il pagamento della totalità o di parte del contributo finanziario e dell’eventuale prestito saranno sospesi, fino a quando lo Stato membro interessato adotterà le misure necessarie per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi. In caso negativo, gli accordi di finanziamento tra la Commissione e lo Stato membro saranno risolti e la Commissione procederà al disimpegno del contributo e dei finanziamento concessi e al recupero integrale delle eventuali somme erogate a titolo di prefinanziamento.

In definitiva, laddove il RRP/PNRR non venga attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro interessato, o nel caso di gravi irregolarità – cioè casi di frode, corruzione e conflitto di interessi in relazione alle misure sostenute dal RRF, o di grave violazione degli obblighi derivanti dagli accordi relativi all’assistenza finanziaria, – la Commissione potrà procedere alla sospensione e alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario, nonché alla riduzione e al recupero del contributo finanziario.

 

 

ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in GU UE L 57 del 18.02.2021

Informazioni sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza sono disponibili sul sito Internet della Commissione europea, in una sezione dedicata.

Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico, in GU UE L 57 del 18.02.2021

Informazioni aggiornate sui progetti finanziati dallo strumento di sostegno tecnico sono disponibili sul sito web dedicato della Commissione europea.

Comunicazione della Commissione europea, A un anno dall’insorgere della pandemia di COVID-19: la risposta della politica di bilancio, doc. COM(2021) 105 del 3.3.2021

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