Il piano di azione dell’Unione europea contro il razzismo
2 ottobre 2020 di Mauro Varotto
La Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa definisce il razzismo nel seguente modo:
“la convinzione che un motivo quale la ‘razza’, il colore della pelle, la lingua, la religione, la cittadinanza o l’origine nazionale o etnica giustifichi il disprezzo per una persona o un gruppo di persone o l’idea che una persona o un gruppo di persone siano superiori”.
La prima “Dichiarazione sulla razza” dell’Unesco fu approvata a Parigi nel 1950: questo documento, fu il primo ad aver negato ufficialmente la correlazione tra la differenza fenotipica nelle razze umane e la differenza nelle caratteristiche psicologiche, intellettive e comportamentali, sulla base delle evidenze scientifiche.
Ad esempio, il biologo François Jacob, premio Nobel per la medicina nel 1965, scrisse che:
“Ciò che la biologia può definitivamente affermare è che […] il meccanismo di trasmissione della vita è tale per cui ciascun individuo è unico, gli individui non possono essere gerarchizzati, e la sola ricchezza è collettivitàː essa è fatta di diversità. Tutto il resto è ideologia.”
In tale contesto, nel 1965, fu adottata la Convenzione ONU che definì discriminazione razziale ogni differenza, esclusione e restrizione dalla parità dei diritti in base a razza, colore della pelle e origini nazionali ed etniche.
Oggi il diritto all’uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni, costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai Patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: si tratta di convenzioni internazionali di cui tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono firmatari.
Il quadro giuridico dell’Unione europea contro il razzismo
Anche l’Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l’esistenza di razze umane distinte.
Sin dall’Atto unico europeo del 1986 e, soprattutto, dal Trattato sull’Unione europea del 1992, si è via via dotata di un quadro giuridico e di strumenti specifici di contrasto al razzismo.
Tra le iniziative chiave sono da ricordare la comunicazione della Commissione europea del 1995 intitolata: “Contro il razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo” e l’azione comune (96/443/GAI), adottata dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito dell’azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia, in cui gli Stati membri si impegnavano ad assicurare un’effettiva cooperazione giudiziaria per quanto riguarda i reati basati sui comportamenti razzisti o xenofobi. E’ da ricordare anche che il 1997 fu proclamato “Anno europeo contro il razzismo”.
Il quadro giuridico attuale dell’Unione europea comprende due strumenti: la direttiva sull’uguaglianza razziale e la decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia.
La direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000 – recepita in Italia con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in vigore dal 27 agosto del medesimo anno – ha sancito il principio della parità di trattamento, il quale comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica.
La direttiva ha fornito agli Stati membri dell’Unione europea un preciso quadro di riferimento giuridico per individuare tali discriminazioni:
“a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”.
La stessa direttiva considera anche le molestie una forma di discriminazione, “in caso di comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri”.
La decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, sostituisce e rafforza la precedente decisione quadro del 1996, in particolare attraverso il coordinamento e il ravvicinamento delle legislazioni dei sistemi penali degli Stati membri.
Infatti, al fine di garantire l’efficace applicazione di una normativa chiara ed esaustiva sul tema, essa tipicizza i reati di stampo razzista e xenofobo, identificandoli, da un lato, con l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica; dall’altro, con l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, quali definiti dagli statuti della Corte penale internazionale e del Tribunale militare internazionale, dirette pubblicamente contro i medesimi gruppi di persone o un membro degli stessi.
Il piano di azione 2020-2025
Oggi, quindi, la discriminazione fondata sull’origine razziale o etnica è espressamente vietata nell’Unione europea.
Il razzismo e la xenofobia costituiscono, infatti, violazioni dirette dei principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, principi sui quali l’Unione europea è fondata e che sono comuni agli Stati membri.
Nonostante ciò, nelle società europee continua a esistere la discriminazione razziale.
Secondo una recente ricerca condotta dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, il 45% delle persone di origine nordafricana, il 41% dei rom e il 39% delle persone di origine africana subsahariana hanno subito tali discriminazioni. L’11% degli ebrei si è sentito discriminato per essere tale.
Un sondaggio della Commissione europea rivela che oltre la metà degli europei ritiene che la discriminazione razziale sia diffusa nel proprio paese.
Pertanto, per costruire un’Unione veramente antirazzista, un’Unione che dalla condanna passi all’azione, la Commissione europea ha presentato un piano d’azione contro il razzismo che definisce una serie di misure per i prossimi cinque anni.
Il piano d’azione contempla una serie di azioni per combattere il razzismo attraverso la legislazione dell’Unione europea, ma anche con altri mezzi, ovvero, mediante la collaborazione con gli Stati membri, comprese le autorità di contrasto nazionali, i media e la società civile, mediante un uso ottimale degli strumenti dell’Unione europea, e mediante il ricorso alle risorse umane della Commissione.
Tra le principali azioni del piano, vi sono le seguenti:
- una migliore applicazione del diritto dell’Unione europea: anche se si tratta, come si è anticipato, di un quadro solido, tuttavia vi è una chiara necessità di rivedere tale quadro e individuare eventuali lacune da colmare. In proposito, la Commissione annuncia che nel 2021 presenterà una relazione sull’applicazione della direttiva sull’uguaglianza razziale, alla quale, entro il 2022, faranno seguito eventuali atti legislativi. La Commissione garantirà, inoltre, il pieno e corretto recepimento e l’attuazione della decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia, anche mediante procedure d’infrazione verso gli Stati membri inadempienti;
- un coordinamento più stretto a livello europeo: a tal fine, la Commissione nominerà un coordinatore europeo antirazzismo e avvierà un dialogo regolare con i portatori di interessi, che avrà luogo almeno due volte l’anno. Il coordinatore sarà in stretto contatto con persone appartenenti a minoranze razziali o etniche e interagirà con gli Stati membri, il Parlamento europeo, la società civile, il mondo accademico e la Commissione stessa per rafforzare le risposte politiche in materia di antirazzismo;
- un’attività di polizia e una protezione eque: con il sostegno delle agenzie dell’Unione, quali l’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) e l’Agenzia per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), gli Stati membri saranno sollecitati a intensificare gli sforzi per prevenire atteggiamenti discriminatori da parte delle autorità di contrasto e a rafforzare la credibilità dell’attività di contrasto contro i reati generati dall’odio,
- un’azione rafforzata a livello nazionale: gli Stati membri dovranno adottare piani d’azione nazionali contro il razzismo e la discriminazione razziale entro la fine del 2022. Entro la fine del 2021 la Commissione, in collaborazione con esperti nazionali, definirà i principi fondamentali per elaborare piani d’azione nazionali efficaci e presenterà una prima relazione sui progressi compiuti entro la fine del 2023;
- più diversità tra il personale delle Istituzioni dell’Unione europea: la Commissione adotterà misure a livello di assunzione e selezione che migliorino notevolmente la rappresentatività del suo personale; anche le altre Istituzioni dell’Unione sono invitate a intraprendere iniziative analoghe.
Il piano d’azione della Commissione contiene anche diverse altre misure quali la sensibilizzazione e la lotta agli stereotipi razziali ed etnici attraverso i media, l’istruzione, la cultura e lo sport.
Infine, la Commissione designerà ogni anno una o più capitali europee dell’inclusione e della diversità e organizzerà un vertice contro il razzismo nella primavera del 2021.
ACCESSO DIRETTO ALLE FONTI DI INFORMAZIONE:
Comunicazione della Commissione europea, Un’Unione dell’uguaglianza: il piano d’azione dell’UE contro il razzismo 2020-2025, doc. COM(2020) 565 del 18 settembre 2020
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, in GU UE L 180 del 19 luglio 2000
Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, in GU UE L 328 del 6.12.2008